riduzione e surrogatoria ex art. 557 c.c.
Not. Filippo Magurno
fmagurno@notariato.it
21.11.2001
Tizio
ha tre figli.
A due di essi ha
già donato parte del suo patrimonio, mentre al terzo figlio - chiamiamolo Caio
- non ha dato nulla perché quest'ultimo è debitore nei confronti della Banca
Carime della somma di lire 100 milioni.
Caio mi chiede se
il padre possa fare la donazione direttamente al proprio figlio Caietto e se la
Banca possa esperire l'azione di riduzione agendo in surrogatoria ovviamente
alla morte di Tizio.
La
donazione fatta dal nonno al nipote può essere posta nel nulla da un'azione di
riduzione fatta in surrogatoria dalla Banca?
In caso di
risposta affermativa avete delle soluzioni che possano garantire il nipote ?
Not. Maria Benedetta Pancera
21.11.2001
Leggo dal testo del
"Capozzi": è discusso se possano proporre l'azione di riduzione, in
via surrogatoria i creditori del legittimario; è' preferibile - continua il
testo - la tesi affermativa seguita dalla Cassazione e dalla dottrina
prevalente...
Ma,
subito dopo, aggiunge: è necessario che il legittimario preterito abbia
manifestato, sia pure mediante comportamento concludente, la volontà di
conseguire i propri diritti ereditari.
Sinceramente,
questo ultimo passaggio non mi è affatto chiaro.