riduzione e surrogatoria ex art. 557 c.c.



Not. Filippo Magurno

fmagurno@notariato.it
21.11.2001


Tizio ha tre figli.

 

A due di essi ha già donato parte del suo patrimonio, mentre al terzo figlio - chiamiamolo Caio - non ha dato nulla perché quest'ultimo è debitore nei confronti della Banca Carime della somma di lire 100 milioni.

 

Caio mi chiede se il padre possa fare la donazione direttamente al proprio figlio Caietto e se la Banca possa esperire l'azione di riduzione agendo in surrogatoria ovviamente alla morte di Tizio.


La donazione fatta dal nonno al nipote può essere posta nel nulla da un'azione di riduzione fatta in surrogatoria dalla Banca?

In caso di risposta affermativa avete delle soluzioni che possano garantire il nipote ?

 

 


 

Not. Maria Benedetta Pancera

mpancera@notariato.it

21.11.2001

 

Leggo dal testo del "Capozzi": è discusso se possano proporre l'azione di riduzione, in via surrogatoria i creditori del legittimario; è' preferibile - continua il testo - la tesi affermativa seguita dalla Cassazione e dalla dottrina prevalente...


Ma, subito dopo, aggiunge: è necessario che il legittimario preterito abbia manifestato, sia pure mediante comportamento concludente, la volontà di conseguire i propri diritti ereditari.


Sinceramente, questo ultimo passaggio non mi è affatto chiaro.